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Avv. Maria Tolmatcheva
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Le fasi della compravendita


Nella compravendita è obbligatorio, pena la nullità, l'atto scritto, con l'elencazione di tutti gli elementi utili ad individuare l'immobile: la descrizione, l'ubicazione, prezzo, la classe energetica etc.

Il preliminare di compravendita non rappresenta un passaggio obbligato per giungere alla stipula dell'atto notarile di compravendita, ma una garanzia per acquirente. In mancanza del compromesso o della proposta di acquisto, l'accordo verbale o semplici ricevute di pagamento sono considerate nulle.

Che differenza c'è tra compromesso e proposta d'acquisto. Nel primo caso sono vincolate alla compravendita ambedue le parti; nel secondo, essendo la proposta firmata solo dall'aspirante acquirente, è soltanto questi ad impegnarsi e non il venditore, che potrebbe ripensarci. Se ciò avvenisse, l'aspirante acquirente ha diritto alla restituzione delle sole somme versate.

La caparra (in genere dai 2 ai 5 mila euro e comunque proporzionata al valore dell'immobile) può essere confirmatoria o penitenziale. Con la caparra confirmatoria, se è l'acquirente a recedere dal contratto perde la caparra; se è il venditore, dovrà restituirla raddoppiata. Con la caparra penitenziale viene fissata una penale fissa, che dovrà essere versata senza ulteriori aggravi dalla parte che recede dal contratto.