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Avv. Maria Tolmatcheva
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ATTO DI MATRIMONIO


Lo Studio fornisce l'assistenza necessaria per una consapevole valutazione della scelta del regime patrimoniale della famiglia tra i vari regimi che offre la legge italiana, quali la comunione o la separazione dei beni, il fondo patrimoniale o la comunione convenzionale.

Inoltre, Avv. M. Tolmatcheva offre assistenza legale in caso di un matrimonio tra un cittadino italiano e uno straniero oppure tra due cittadini stranieri in Italia.

All'esigenza, può presentare il ricorso in Tribunale contro il diniego del Comune di procedere alla pubblicazione del matrimonio in caso di mancanza del nulla osta da parte del cittadino straniero o nel caso di mancanza del permesso di soggiorno da parte di uno dei futuri coniugi. Infatti, il problema spesso ricorrente in questi casi è legato al rifiuto del pubblico ufficiale di procedere alle pubblicazioni del matrimonio per mancanza del permesso di soggiorno da parte di uno dei futuri coniugi. Tale rifiuto, bensì fondato sull'art. 116 del codice civile italiano, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 245 del 25 luglio 2011 in quanto sarebbe lesivo del diritto costituzionalmente riconosciuto ad ogni persona di creare una famiglia. Sulla base di tale pronuncia della Corte Costituzionale, è possibile ottenere dal Giudice del Tribunale ordinario l'ordine all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere comunque alla pubblicazione del matrimonio, anche quando uno dei coniugi non ha un regolare permesso di soggiorno. 

Inoltre, i matrimonio tra un cittadino italiano e una cittadina russa (e al contrario) può avere dei vantaggi giuridici 

Infatti, a norma dell'art. 30, comma 1 della Legge Italiana del 31 maggio 1995 n. 218, I coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti personali e patrimoniali siano regolati dalla Legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede".

Quindi, se uno dei due ha la cittadinanza, ad esempio russa, è possibile, secondo diritto internazionale privato Italiano, scegliere proprio la Legge della Federazione Russa per la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, anche se la coppia dovesse sposarsi e poi vivere in Italia.

Dal punto di vista dei rapporti personali ciò comporta che, qualora il matrimonio dovesse giungere alla fine, non esiste una prima fase di separazione, per poi essere seguita da una più o meno lunga fase d’attesa prima di poter intraprendere una causa di divorzio, e poi del divorzio, con tutto il dispendio del tempo e di denaro, come spesso, purtroppo, avviene in Italia. Se non ci sono figli comuni di minore età, lo scioglimento del matrimonio avviene mediante la presentazione di una richiesta, sottoscritta da entrambi, da presentare presso Ufficio di Registro degli atti di Stato civile.

Se vi sono figli comuni minori, o in caso in cui uno dei due coniugi si rifiuti a firmare la richiesta, lo stesso si fa attraverso il procedimento di volontaria giurisdizione del Tribunale, che dura mediamente pochi mesi. Qualora la procedura dovesse essere instaurata in Italia, il Giudice italiano dovrà applicare la legge russa per la procedura di scioglimento degli effetti civili di matrimonio. Quindi, anche in questo caso, il procedimento dovrà svolgersi in un’unica fase, saltando quella di separazione personale.

Dal punto di vista patrimoniale, ai sensi degli articoli 40 - 42 del Codice di Famiglia Russo, ciascun coniuge può scegliere di rimanere l’esclusivo proprietario dei beni da ciascuno di essi acquistati sia prima di matrimonio, che in costanza di esso e pertanto si applica il regime della separazione dei beni. Il principio di separazione dei beni si allarga anche su casa adibita a residenza familiare, con la conseguenza che il coniuge che non ne è proprietario, non potrà avere neanche il diritto di godimento sulla stessa in caso di crisi della famiglia.

Inoltre, negli accordi matrimoniali si può prevedere anche la misura di eventuale mantenimento del coniuge più debole economicamente, in caso di scioglimento di matrimonio

Quindi, niente più paura di costose procedure ne di gravi oneri di mantenimento in caso di crisi di matrimonio! Tutto si può decidere e regolare prima di concludere il matrimonio, o anche in qualsiasi momento dopo, attraverso una convenzione matrimoniale da firmare davanti ad un notaio, ai fini della pubblicità e tutela di terzi, oltre che dei coniugi stessi.